parà folgore |
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| Articolo 16 ( Corsi di formazione e assegnazione ) 1. I vincitori del concorso, sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione e avviati a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, con le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443 e successive modifiche. 2. Una volta superati gli esami finali sono nominati agenti del Corpo stesso e saranno assegnate agli Istituti e ai servizi dell’Amministrazione Penitenziaria. 3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarati decaduti dalla nomina. 4. I candidatie dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente articolo 1 comma 3, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, verranno assegnati come prima sede di servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.
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