Forum della Polizia Penitenziaria

bando arruolamento maestro direttore della banda musicale

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parà folgore
view post Posted on 17/2/2008, 16:52




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IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE




VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria";

VISTO il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 "Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia Penitenziaria";

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante “ Nuove norme in materia di obiezione di coscienza ”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 391/2000 datata 28 luglio 2000 con la quale è stata dichiarata illegittima la previsione dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria – prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i candidati i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTA la legge 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce, tra l'altro, i requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e successive modifiche e integrazioni di cui da ultimo il decreto del Ministro dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 recante “ Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, in particolare l'articolo 19, comma 4, lett. c);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante “Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria”.

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla nomina del maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

ATTESO che la copertura finanziaria relativa all'assunzione del maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è assicurata dall'articolo 29 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

VISTO il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

CONSIDERATO che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali;



DECRETA



Art. 1
(Posti a concorso)

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di commissario.

Art. 2

(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

d) diploma in composizione e diploma in strumentazione per banda conseguiti presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici;

e) età non superiore agli anni quaranta;

f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 124, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

g) avere l'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 6 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modificazioni e integrazioni, di cui da ultimo il decreto del Ministro dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 con riferimento ai concorsi pubblici per la nomina a commissario della Polizia di Stato, ed in particolare:

• sana e robusta costituzione fisica;

• statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;

• senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente.

• visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non

superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia,

l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascuno occhio per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz,all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

h) essere in regola per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, e che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3

(Esclusione dal concorso)

1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2.

2. A norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3.

4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria.

5. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità psico-fisico ed attitudinale o per le prove d'esame, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

Art. 4
(Compilazione e presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato al presente provvedimento, dovranno essere trasmesse con raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio III Concorsi pubblici Polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2, 00164 - ROMA - nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami ”.

2. Non si terrà conto delle domande non firmate dal candidato né saranno accolte le domande spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto. La data di presentazione delle domande è stabilita:

- in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale dell'Amministrazione addetto al ricevimento;

- in caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Le domande devono essere redatte secondo lo schema del modulo che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o ad altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

5. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

• il cognome ed il nome (le donne devono indicare il cognome da nubile);

• la data e il luogo di nascita;

• il codice fiscale;

• il possesso della cittadinanza italiana;

• il godimento dei diritti politici e civili,

• il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;

• l'immunità da condanne penali riportate e l'assenza di procedimenti penali pendenti a carico;

• i titoli di studio, con l'indicazione dell'istituto che li ha rilasciati e della data in cui sono stati conseguiti;

• eventuali titoli per i quali è ammessa valutazione prevista dall'articolo 8, comma 2, del presente bando di concorso;

• la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva, con la precisazione di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

• se sono o siano stati impiegati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni ( le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una dichiarazione da allegare alla domanda);

• il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

• la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata postale le eventuali variazioni dello stesso.

Art.5
( Accertamenti psico-fisici)

1. I candidati sono sottoposti, nel luogo, giorno ed ora, che verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. Si prescinde dall'accertamento dei predetti requisiti per coloro che fanno già parte dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un Dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma secondo dell'art.120 del D. Lgs. 443/92. La funzione di segretario della predetta commissione è svolta da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C – posizione economica C2

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico - fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

4. Per gli accertamenti psico - fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della

Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria.

6. La commissione medica è nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione penitenziaria.

7. Per supplire ad eventuali assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più presidenti supplenti, di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.


Art. 6

(Accertamenti attitudinali)

1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico – fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali è composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C – posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art.132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C – posizione economica C2.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta, dalla commissione prevista dal precedente comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria.

6. La commissione attitudinale è nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione penitenziaria.

7. Per supplire ad eventuali assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più presidenti supplenti, di

uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.


Art.7
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è composta da:

a) un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente; b) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di componente; c) un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici, con funzioni di componente;

d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti in materia, con funzioni di componenti.

2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un ufficiale r.e. del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all' area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

3. La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Per supplire ad eventuali assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più presidenti supplenti, di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.


Art. 8
( Titoli valutabili)

1. Prima delle prove di esame, la commissione esaminatrice individuata dal precedente articolo 7 procede alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

2. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue:

a) CATEGORIA I – titoli accademici:

• Diploma in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati:

fino a punti 4;

• Diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici:

fino a punti 8;



b) CATEGORIA II – titoli didattici:

• Incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola:

fino a punti 4;


c) CATEGORIA III . – titoli professionali:

• Attività ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalità:

fino a punti 8.



3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

5. La somma dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

Art.9
(Prove d'esame)

1. Le prove concorsuali consistono in:

a) un esame scritto, articolato su tre prove, come specificato nel successivo articolo 10;

b) un esame orale ed un esame pratico come specificato al successivo articolo 11.

2. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame indicate alla lettera a) del precedente comma, nella sede, nei giorni e nelle ore fissati che saranno preventivamente loro comunicati.

3. L'avviso per la presentazione alle prove d'esame indicate alla lettera a) e b) del precedente comma sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale che sarà inviata presso il recapito indicato nella domanda.

4. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.10
(Prove scritte)

1. I candidati sostengono le seguenti tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, così distinte:

a ) prima prova : composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b ) seconda prova : composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

c ) terza prova : strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.

2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punteggi riportati in ciascuna prova.

3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.



Art. 11
(Prova orale e prova pratica)

• I candidati che hanno superato le prove scritte di cui al precedente articolo 10 sono ammessi

a sostenere le seguenti prove:

a) una prova orale vertente sulle materie di seguito indicate:

• organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

• tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

• vari tipi di partitura;

• impiego degli strumenti suddetti;

b) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2 . La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

Art 12

(Graduatoria)

1. Ultimate le procedure concorsuali la commissione forma la graduatoria di merito sulla base dei voti conseguiti da ciascun candidato ai sensi degli articoli precedenti.

2. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

3. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall' articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.

4. Con decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo.

5. La graduatoria del vincitore e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

6. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13
(Inquadramento e nomina a maestro direttore della banda musicale)

1. Il candidato classificatosi primo nella graduatoria finale è nominato maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. L'amministrazione penitenziaria, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito in caso di ulteriori nuove rinunce.

3. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con la qualifica di commissario penitenziario e frequenta un corso di formazione tecnico professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto, della durata non inferiore a mesi sei.

4. Le modalità di svolgimento del corso ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti

dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III – Concorsi Polizia Penitenziaria, per le finalità di gestione del concorso medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico- economica del candidato.

4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, Roma, titolare del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Generale del personale e della formazione – Ufficio III.

Art. 15

(Norma di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 12 febbraio 2008



IL DIRETTORE GENERALE

dott. Massimo De Pascalis
 
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