Forum della Polizia Penitenziaria

ASPETTATIVE - CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER RIFORMA ASSOLUTA E/O PARZIALE – TRANSITO IN ALTRI RUOLI

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parà folgore
view post Posted on 18/2/2008, 21:35




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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA


SEZIONE 3 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO SANITARIO



In tema di aspettativa per motivi di salute e di famiglia l'art. 16 riconferma, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'applicabilità delle disposizioni contenute nelle leggi 537/93 e 724/94, nonché di quelle previste dal T.U. degli Impiegati civili per le parti non modificate dalle suddette leggi finanziarie.
Il comma 2 dell'art.16, riproponendo il testo dell'art.32 della legge 668/86, conferma che i periodi di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non saranno computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. Innovativa invece risulta essere la previsione contenuta nel 3°comma, che esclude dal computo del massimo di aspettativa anche i periodi di assenza del dipendente, dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio e non comportanti inidoneità assoluta al servizio.
Con tale ultima previsione, pertanto, a prescindere dalla circostanza che le ferite o le lesioni traumatiche riportate in servizio abbiano determinato un ricovero, sarà possibile escludere dal computo dell'aspettativa quelle assenze fruite a tale titolo (quindi, per prognosi superiori a sette giorni lavorativi), sempre che la dipendenza da causa di servizio della ferita o lesione traumatica sia stata formalmente attestata dai competenti organi medico legali.

> Aspettativa per infermità
Per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria l'aspettativa dipendente da infermità è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato, con la precisazione che il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. L'aspettativa per infermità, che ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, non può protrarsi per più di diciotto mesi continuativi. Due periodi si aspettativa si considerano continuativi e pertanto si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per infermità e per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Il dipendente che supera il periodo massimo previsto per l'aspettativa e risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.


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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (in Gazz. Uff., 25 gennaio 1957, n. 22, s.o.). Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. (1)
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. (1)
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. (1)
L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. (1)
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. (1)
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. (1)
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario. (1)
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. (1)
(Omissis) (2).


Art. 69. Aspettativa per motivi di famiglia.

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. (1)


Art. 70. Cumulo di aspettative.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi. (1)


(1) Ai sensi dell'art. 26, d.p.r. 23 maggio 2001, n. 316, la presente disposizione non si applica, in riferimento all'art. 5 e 6 del decreto citato, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia.


Art. 71. Dispensa dal servizio per infermità.

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.



> Congedo straordinario
Il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n.537 commi 37, 38, 39, 40, 41 e 42 come interpretato, modificato ed integrato dall'art.22 della legge 23 dicembre 1994 n.724 commi 22, 23, 24, 25 e 26 -.
Il comma 37 dell'art.3 della legge 537/93 prevede che, con decorrenza 1° gennaio 1994, il congedo straordinario fruibile non può superare complessivamente i 45 giorni nel corso dell'anno e che in tale periodo non si computano i tre giorni di permesso mensile previsti dall'art.33 3°comma della legge 5 dicembre 1992 n.104 concernente l'assistenza alle persone inabili.
Secondo il comma 24 dell'art.22 della legge 724/94, il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n.3/57, soltanto per assenze continuative di durata superiore a 7 giorni¬ lavorativi.
Si precisa, inoltre, che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) ai commi, 219, 220 e 221 del medesimo articolo 1, ha previsto alcune innovazioni in materia di cure termali, con decorrenza 1° gennaio 2006, il comma 8 dell'art. 68 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, è stato così sostituito "Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato": ne consegue che il rimborso delle spese per cure e di cura, per malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, non è più a carico dell’Amministrazione (comma 219).
Sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n.1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse (comma 220). Sono abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali, nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Continuano ad essere a carico dall'Amministrazione della difesa le prestazioni dovute nei confronti del personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbiano contratto malattia o infermità, nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale (comma 221).
Per quanto sopra, tutte le istanze presentate nell’anno 2005 per effettuare cicli di cure, nell'anno 2006, presso strutture del Ministero della Difesa devono intendersi rigettate.
Si precisa, infine, che il dipendente invalido per servizio, vale a dire colui al quale sia stata accertata una infermità dipendente da causa di servizio che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge, potrà fruire dei quindici giorni di congedo straordinario (ipotesi prevista dall’art. 37 comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) per effettuare le cure richieste dallo stato di invalidità esclusivamente a proprie spese.-



> Certificati di malattia
I referti medici prodotti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, debbono essere corredati, oltre della prognosi, anche della diagnosi affinchè l’Amministrazione possa attendere alla tutela degli interessi prevalenti della Pubblica incolumità (ritiro arma di ordinanza in presenza di infermità di natura psichica).
Infatti, il D.Lgs. 443/92, art. 129, prevede, la possibilità per l’Amministrazione di effettuare gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, per congedo straordinario e/o aspettativa per malattia, o per specifiche circostanze rilevate d’ufficio.
La Circolare n. 3383/5833 del 16/3/1994 di questo Dipartimento richiama la necessità di conoscere la patologia per l’eventuale applicazione della stessa.
Inoltre, la Legge 31/12/1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, prevede casi di esclusione del consenso degli interessati, relativamente alla raccolta e detenzione di dati, qualora questi siano necessari per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di terzi, (art. 12 co. 1 lett. a. e g.).
Quanto agli uffici impegnati nel trattamento dei dati sensibili, il personale è, com’è noto, soggetto all’osservanza di un rigoroso segreto oltre che al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Pertanto, il dipendente che abbia comunicato il proprio stato di malattia deve trasmettere, entro breve termine, il certificato medico completo di diagnosi e prognosi all’ufficio di appartenenza, corredato della domanda di congedo straordinario o di aspettativa. Il medesimo può avvalersi anche del sistema del doppio certificato, presentando in busta chiusa il certificato recante sia il provvedimento medico-legale che la diagnosi dell’infermità eventualmente riscontrata, e contestualmente un altro, privo di dati sensibili, indicante esclusivamente la prognosi.


> RIFORMA PARZIALE
L'emanazione delle norme indicate in epigrafe (D.P.R. 461/2001), riguardanti il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ha apportato sostanziali modifiche alla definizione della posizione di stato ed alle possibilità di impiego del personale giudicato in modo definitivo, in sede di visita medica presso le CC.MM.OO. -ed organi sanitari equipollenti - "permanentemente inidoneo al servizio in modo parziale".
2. Per l'attuazione della cennata normativa, è stato disposto, con circolare n. 0323383 del 6 agosto 2003, che il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale per una o più infermità che non siano già state riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali le relative procedure di riconoscimento abbiano già avuto inizio, a domanda o d'ufficio, siano collocati in aspettativa, a cura dei Provveditorati Regionali di appartenenza alla data di emissione del detto giudizio, come previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. 29 ottobre 200 1, n. 461, nonché dell'art.19, comma 3, del D.P.R 18 giugno 2002, n. 164. Agli interessati dovrà essere partecipato che permarranno in detta posizione di stato fino alla ricezione del provvedimento di questa Direzione Generale concernente, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la loro non idoneità.
E' appena il caso di soggiungere che, qualora il dipendente, all'atto dell'emissione del giudizio medico-legale definitivo di permanente non idoneità parziale, si trovasse già in aspettativa, per temporanea non idoneità al servizio, dovrà semplicemente permanere in tale posizione. L'aspettativa precedentemente fruita, in quanto derivante dalla temporanea non idoneità, avrà termine dalla data precedente a quella di emissione del giudizio di permanente non idoneità parziale, e dovrà essere regolata secondo le modalità previste dalla circolare N. 3426/5876 del 27 aprile 1996 e dagli artt. 68 e 70 del D.P.R. 3/1/1957, n.3.
La comunicazione concernente il collocamento o la permanenza in aspettativa dovrà essere effettuata, immediatamente, dalla Direzione di appartenenza al competente Provveditorato Regionale ed alla Sezione 3 - Servizio Amministrativo Sanitario. Tale periodo di aspettativa, fermo restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.
La Sezione 3 trasmetterà alle Direzioni il Decreto relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio dell' infermità posta a base della permanente non idoneità parziale, e renderà inoltre edotte le suddette Direzioni degli ulteriori provvedimenti da adottare sulla ripresa o la cessazione dal servizio del dipendente.


> Riforma assoluta e transito in altri ruoli
Premessa
Al fine di fornire una chiara visione delle procedure da adottare nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria giudicato permanentemente inidoneo al servizio dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, e di quello sottoposto o da sottoporre a visita medico-collegiale per l'accertamento dell'idoneità al servizio incondizionato, si ritiene opportuno riproporre il testo della lettera Circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998, con le opportune variazioni introdotte da nuove norme e leggi intervenute successivamente e perché tale testo appare di facile interpretazione.

Lettera circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998.-

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria inviato a visita medico-collegiale, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 443/92, deve essere portato a conoscenza della motivazione (qualora non si tratti di accertamenti richiesti dall'interessato) della visita stessa è avvisato che può, a proprie spese farsi assistere da un medico di fiducia; detta comunicazione deve essere effettuata mediante lettera da notificare all'interessato. Qualora il dipendente venga riconosciuto temporaneamente inidoneo al servizio, a scadenza del periodo concesso dovrà essere nuovamente inviato a visita medico-collegiale, fino all'adozione di un provvedimento medico-collegiale definitivo, effettuando ogni volta la comunicazione anzidetta.
2. All'approssimarsi del compimento del periodo massimo di aspettativa previsto dall'art. 68, comma 3, (diciotto mesi ininterrotti), ovvero dall'art. 70, comma 2 (trenta mesi nel quinquennio) del D.P.R. 3/57, al dipendente deve essere data comunicazione scritta, debitamente notificata, della facoltà, prevista dall'art. 70 del medesimo D.P.R., di chiedere la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, per un massimo di sei mesi. Al riguardo è opportuno rappresentare che il Consiglio di Stato, con parere n. 409 del 5.7.1990, ha ritenuto che il mancato invio di detta comunicazione vizia, per eccesso di potere, l'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio del dipendente per infermità. Al fine di consentire a questo Ufficio l'acquisizione del provvedimento concessivo della predetta aspettativa, di competenza del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione all'interessato dovrà essere inviata almeno sessanta giorni prima del compimento del periodo massimo di aspettativa e l'eventuale istanza dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento, a mezzo fax, almeno trenta giorni prima del predetto periodo massimo, corredata delle certificazioni sanitarie e/o dei verbali di visita medico-collegiale redatti dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, riguardanti tutto il periodo di inidoneità al servizio concesso al dipendente.
3. Il dipendente, al quale venga concesso l'intero periodo di aspettativa fruibile per infermità e quello eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 3/57, alla scadenza, sarà sottoposto presso la competente C.M.O. ad ulteriore visita per l'accertamento dell'idoneità o meno al servizio.
Qualora non l'abbia riacquistata, dovrà essere sottoposto a nuova visita medico-collegiale, richiesta specificatamente ai fini della dispensa, come previsto dagli articoli 129 e 130 del D.P.R. 3/57 e dell'articolo 75 del D. Lgs. 443/1992.(Non più necessario per quanto previsto dall’art. 6 comma 6 e art. 15 del D.P.R. 461/2001, ed in considerazione che con l’art. 20 del citato D.P.R. sono stati abrogati l’art. 129 commi 4 e 5 e art. 130 del D.P.R. n. 3/57 - Testo unico impiegati civili dello Stato -).
La competente C.M.O. dovrà essere invitata, nel caso formuli un giudizio di permanente inidoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria nei confronti del dipendente, ad esprimersi contestualmente sull'idoneità, o meno, del medesimo, al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato. Qualora la predetta C.M.O. ometta di fornire tale giudizio, il dipendente dovrà essere nuovamente inviato a visita collegiale per l'integrazione del giudizio di dispensa dal servizio.
Tanto premesso, si precisa che al dipendente dovrà essere notificata una comunicazione contenente le seguenti indicazioni:
a) motivazione della visita alla quale verrà sottoposto e normativa di riferimento;
b) assegnazione di un termine di giorni 15 per presentare le proprie osservazioni, come previsto dal 3 comma dell'art. 129 del D.P.R. 3/57;
c) comunicazione della facoltà, prevista dal 4 comma dell'art. 129 del D.P.R. 3157, di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione; (abrogato dal D.P.R. 461/2001) -
d) comunicazione della facoltà di fasi assistere, durante la visita medico collegiale, da un medico di fiducia, a proprie spese;
e) comunicazione della facoltà, nel caso in cui venga dispensato dal servizio per infermità, di avanzare istanza al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 443/1992 secondo le disposizioni di cui al successivo punto 8.
f) preavviso che, nel caso venga dispensato dal servizio per infermità e giudicato anche, inidoneo al transito in altri ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria od in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art.75 del D. Lgs. 443/1992, verrà dispensato dal servizio per infermità secondo quanto prevede l'art. 40, ovvero ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 443/92
g) comunicazione che, nell’arco temporale intercorrente tra il compimento del periodo massimo di aspettativa e l’accertamento della permanente inidoneità al servizio, non compete alcun emolumento.

4. Nel caso in cui la C.M.O. competente conceda erroneamente ad un dipendente un periodo di inidoneità al servizio che scada in data successiva al compimento del periodo massimo di aspettativa (cfr. punto 2, prima parte),l’interessato dovrà essere inviato a visita medico-collegiale il giorno di compimento di detto periodo, al fine di verificare se il dipendente sia in grado di riprendere servizio, seguendo scrupolosamente le indicazioni del punto 3 , senza tenere conto del periodo erroneamente concesso dalla C.M.O. e senza richiedere alcuna ulteriore autorizzazione.
5. I1 Consiglio di Stato, con sentenza n. 864 de11'8.11 .l 994, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio per infermità qualora l'accertamento medico-collegiale dell'inidoneità sia stato effettuato prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute, salvo il caso in cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l'inidoneità permanente ed evidente al servizio (cfr. parere n. 01613 del 9.12.1986 del Consiglio di Stato). Con decisione n. 265 del 17.2.1972, l'autorevole consesso ha dichiarato, altresì, illegittima la dispensa dal servizio qualora essa sia stata formulata in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo.
Pertanto, nel caso in cui vengano ravvisati elementi che rendano viziato il procedimento di dispensa dal servizio, non si dovrà tenere conto del giudizio emesso ed il dipendente dovrà essere rimesso a disposizione della C.M.O. affinché venga espletata la corretta procedura indicata in precedenza. Visto l'elevato numero di ricorsi avanzati ai Tribunali Amministrativi Regionali da appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria dispensati dal servizio per infermità, si ritiene opportuno sensibilizzare le Direzioni di istituti e servizi affinché prestino la massima attenzione nella cura delle pratiche in argomento, che dovranno essere espletate in modo da garantire i diritti degli interessati, evitando che l'Amministrazione soccomba nei giudizi di fronte ad organi della Giustizia amministrativa.
6. Come previsto dalla circolare n. 1703/ML-10/16 del 9/11/1993, emanata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, premesso che la posizione di stato del dipendente, agli effetti giuridico-amministrativi, non muta finché non vengono adottate determinazioni, definitive ed esecutive ai sensi di legge, da parte dell' Amministrazione a seguito della ricezione dei documenti giustificativi, si ribadisce che, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica di 2^ Istanza per non accettazione del giudizio di permanente inidoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria emesso dalla C.M.O. o per disposizione di legge (infermità di natura psichica) la procedura di cui al punto 3 potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio definitivo della Commissione Medica di 2^ istanza. La suddetta circolare prevede, inoltre, che il periodo massimo tra la data di definizione della pratica presso la C.M.O. e l'inizio degli accertamenti medico-collegiali presso la competente C.M. di 2^ istanza non deve superare i sette giorni; in caso di ritardo di tali accertamenti, sarà cura della Direzione di appartenenza del dipendente che si trovi in tale situazione di sollecitarne l'inizio. Nel periodo intercorrente tra le due visite il dipendente non dovrà essere impiegato in servizio, non essendo ancora stato emesso un provvedimento medico-legale definitivo e, quindi, dovrà essere considerato a disposizione della C.M. di 2^ istanza competente.
7. Conclusi gli accertamenti medico-collegiali, secondo le indicazioni fornite, le direzioni dovranno darne immediata comunicazione, via fax, alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario -, avendo particolare cura di allegare la sotto elencata documentazione:
a) copia del biglietto d'uscita od estratto del verbale rilasciato dalla competente C.M.O. (e dalla C.M. di 2" istanza, qualora ne sia stato richiesto l'intervento);
b) prospetti delle assenze fruite dal dipendente nell'ultimo quinquennio, uno relativo alle aspettative, l'altro ai congedi straordinari, redatti in conformità degli allegati n:1 e2;
c) eventuale istanza del dipendente intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 75 del D. Lgs. 443/92, redatta in conformità all'allegato n. 3;
d) copia delle comunicazioni, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, a suo tempo notificate al dipendente. Sarà cura della Direzione di appartenenza del dipendente di acquisire nel più breve tempo possibile, anche sollecitando la competente C.M.O., il verbale di permanente inidoneità al servizio, per la successiva trasmissione dell’originale ( o di una copia autenticata) alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario del D.A.P., necessario per emissione del decreto di dispensa dal servizio.
8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;
b) l'interessato può avanzare una sola istanza, per un solo profilo professionale, nei ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria, avendo cura di identificare con precisione il profilo tra quelli elencati nel D.P.R. 29.12.1984, n. 1219, pubblicato sul supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale del 30/10/1985, e successive modifiche e integrazioni. Può, in alternativa, avanzare istanze per il transito in altre (una o più) Amministrazioni dello Stato, con l'accortezza di individuare con precisione sia l'Amministrazione che il profilo professionale. Comunque ogni istanza può contenere una sola richiesta. L'istanza va compilata secondo il modello allegato n. 3; in caso di presentazione contemporanea di istanze di transito per un profilo dell’Amministrazione Penitenziaria e di altre Amministrazioni, la Direzione competente inviterà il soggetto ad optare per una delle due soluzioni, prima di trasmettere l’istanza alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario;
c) è comunque necessario che la C.M.O. (ovvero la Commissione Medica di 2^ Istanza, se intervenuta) abbia espresso un giudizio - ancorché negativo - sull'idoneità al transito: per questo si richiama la disposizione contenuta al punto 3, relativa alla necessità di acquisire, anche successivamente al giudizio di inidoneità, il parere dell'organo medico. Sarà poi competenza delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 76 di valutare il possesso dei requisiti richiesti ed esprimere il parere sull'idoneità al transito, nei casi di istanza verso i ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria;
d) tenuto conto dei termini perentori entro i quali l'Amministrazione deve concludere il procedimento, 150 giorni, le Direzioni sono invitate a trasmettere, con la massima sollecitudine, (anche per evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 76) via fax e, successivamente, in originale a mezzo raccomandata postale, l'istanza e i documenti indicati al punto 7, nonché un rapporto informativo redatto sul modello allegato 4 ed una copia aggiornata del foglio matricolare; le Direzioni avranno, altresì, cura di controllare, prima dell'inoltro, che l'istanza sia redatta in conformità alle prescrizioni e la documentazione sia quella richiesta;
e) il personale che propone istanza di transito va collocato in aspettativa speciale, ai sensi dell'articolo 76 comma 12, con il trattamento goduto all'atto del giudizio di non idoneità. Le Direzioni, in tal caso, trasmetteranno copia dell'istanza di transito all'organo competente ad emettere il provvedimento di aspettativa:
il Provveditorato regionale per il personale in forza agli Istituti, Centri di servizio sociale; Ufficio del Personale per quello in forza presso il Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista”, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, il S.A.D.A.V. e le Scuole di Formazione. L'aspettativa cessa il giorno precedente il provvedimento di dispensa, ovvero, nel caso di transito, il giorno precedente la data di effettiva immissione nel nuovo ruolo;
f) il transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria è subordinato, oltreché all'idoneità fisica all'impiego, anche al superamento delle prove teoriche e pratiche previste dal comma 5 dell'art. 76 del citato decreto legislativo, come stabilito dal D.M. 19 luglio 1994, avuto riguardo al profilo professionale della qualifica richiesta, le cui materie sono quelle elencate nel D.M. 29 luglio 1992, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 1993.
La Circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998 annulla tutte le lettere circolari, attinenti alla materia, di seguito elencate:
1). 12387111.1 del 18 giugno 1993;
2). 21485011.1 dell'8 novembre 1993;
3). 8366211.1 del 15 aprile 1994;
4). 09790812.1 del 7 maggio 1994;
5). 15537311.1 del 6 agosto 1994.
 
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Nunzio Petrone
view post Posted on 1/3/2009, 15:38




Vorrei sapere se una volta accettatoil ruolo civile, si può chiedere la riforma totale per sopraggiunti aggravamenti alla patologia
 
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parà folgore
view post Posted on 1/3/2009, 19:30




benvenuto nunzio, anzitutto ti suggerisco di inserire una tua piccola presentazione nella sezione apposita; in merito alla tua richiesta, credo di si, ma trattandosi di diverso Corpo, e alle dipendenze quindi dirette della Direzione Generale della Sanità Militare, suppongo ci siano diverse disposizioni in materia sanitario-legale... M'infomerò al più presto.
 
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pillo pallo
view post Posted on 22/12/2009, 08:49




Oggetto: Ex Ass.Capo Pol.penit. Pier Paolo
Aspettativa per infermità decurtazione stipendiale al compimento

del 12 mese di aspettativa.

Riformato e transitato successivamente ai ruoli civili dell’amm.ne Penitenziaria

Invio documentazione .




Si riassume quanto segue:


Il 28/11/2006 presento certificato medico redatto dal medico di famiglia
Riguardante patologia dipendente da causa di servizio sino
Al 13/12/2006

Il 14/12/2006 si prosegue la diagnosi per causa di servizio sino al 23/12/2006

Il 24/12/2006 si prosegue la diagnosi per causa di servizio sino al 15/01/2007


In data 29/12/2006 presento alla mia direzione documentazione A.S.L che
che mi prescrive psicofarmaci . A quel punto la mia direzione provvede immediatamente al
ritiro dell’arma individuale ,e ad inviarmi alla cmo di competenza per accertamenti
riguardanti la mia idoneità al servizio di Polizia Penitenziaria e in data 02/01/2007 passo sotto
l’osservazione diagnostica della C.M.O di Roma.,la quale mi da periodi di convalescenza
riguardanti stati ansiosi non riconosciuti da causa di servizio.

In data 28 /11/2007 esattamente a distanza di 12 mesi di assenza dal servizo per infermità
la mia direzione provvede alla decurtazione del 50 % dello stipendio notificandomi che
la decurtazione avviene per patologia non riconosciuta da causa di servizio.Da notare che il periodo dalla 1 certficazione medica del 28/11/2006 sino al 15/01/2007 ero coperto da
prognosi di altra patologia dipendente da causa di servizio.Si fa presente che vengo riformato
dalla Polizia Penitenziaria in data 14/12/2007 esattamente dopo 12 mesi e 15 giorni,
e proprio per 15 giorni non riesco a godere dello stipendio intero fino all’inquadramento
ai ruoli civili dell’amministrazione in quanto si va in aspettativa speciale con il trattamento
goduto all’atto della riforma dal servizio.

Da aggiungere che in data 28/11/2007 venivo sottoposto dalla stessa c.m.o ad esame
radiografico per patologia da causa di servizio e visita ortopedica in data 01/12/2007
Al giudizio diagnostico riguardante la riforma appaiono sia patologie da causa di servizio
sia patologie non dipendenti da causa di servizio per un cumulo di infermità dove vengo classificato alla tabella A.5 CAT. Inoltre patologia da causa di servizio classificata in tab A
8 CAT.suscettibile di miglioramento ,mi veniva cambiata come non suscettibile di miglioramento.


Il tutto per capire se era lecito decurtarmi lo stipendio per mesi 8 e se posso
recuperare tali somme che mi hanno portato anche un disagio economico non indifferente.








 
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parà folgore
view post Posted on 22/12/2009, 21:18




Pillo ti consiglio di inserire una tua piccola presentazione nella sezione apposita, in modo da inserirti nell'organigramma del Forum. Grazie.
 
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MICHELE BIAGIO
view post Posted on 9/1/2010, 20:35




SONO UN SOV.TE DELLA POLIZIA DI STATO IN ASPETTATIVA DA CIRCA 10 MESI PER MALATTIA “DIAGNOSI DEPRESSIONE RICORRENTE CON SCARSO CONTROLLO DEGLI IMPULSI.” L’ULTIMA VOLTA CHE MI SONO RECATO PRESSO LA C.M.O. MI HA RIFERITO IL MEDICO , CHE AVENDO GIA’ LA PARZIALE IDONIETA’ AI SERVIZI DI POLIZIA ,NON POSSO AVERE ALTRE AGEVOLAZIONI CONE AD ESEMPIO LA TOTALE INIDONIETA’. MI RIFERIVA INOLTRE CHE MI AVREBBE PORTARE FINO ALLO SCADERE DEI 18 MESI E CHE MI AVREBBE FATTO FIRMARE , NON SO COSA, DICENDOMI CHE SONO PROBLEMI TUOI. POI , IL MEDICO , MI HA RIPORTATO UN ESEMPIO:
"UN POLIZIOTTO IN ASPETTATIVA PER MALATTIA ,NON CAUSA DI SERVIZIO, PER UNA DURATA DI MESI 12 VIENE FATTO IDONEO.
DOPO POCHI GIORNI HA LO STESSO POLIZIOTTO HA UN INCIDENTE CON L'AUTO E DEVE RESTARE IN ASPETTATIVA PER ALTRI 9 MESI ,FACENDO SCADERE IL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA ALLO STESSO MODO VAI è IL TUO CASO
"RIFERENDOSI A ME".
- COSA MI PUO' SUCCEDERE IN QUESTO CASO?
-VISTO CHE HO 30 ANNI DI SERVIZIO MI POSSONO DISPENSARE DAL SERVIZIO PER MALATTIA ED ESSERE PENSIONATO?
 
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parà folgore
view post Posted on 10/1/2010, 15:42




CITAZIONE (MICHELE BIAGIO @ 9/1/2010, 20:35)
SONO UN SOV.TE DELLA POLIZIA DI STATO IN ASPETTATIVA DA CIRCA 10 MESI PER MALATTIA “DIAGNOSI DEPRESSIONE RICORRENTE CON SCARSO CONTROLLO DEGLI IMPULSI.” L’ULTIMA VOLTA CHE MI SONO RECATO PRESSO LA C.M.O. MI HA RIFERITO IL MEDICO , CHE AVENDO GIA’ LA PARZIALE IDONIETA’ AI SERVIZI DI POLIZIA ,NON POSSO AVERE ALTRE AGEVOLAZIONI CONE AD ESEMPIO LA TOTALE INIDONIETA’. MI RIFERIVA INOLTRE CHE MI AVREBBE PORTARE FINO ALLO SCADERE DEI 18 MESI E CHE MI AVREBBE FATTO FIRMARE , NON SO COSA, DICENDOMI CHE SONO PROBLEMI TUOI. POI , IL MEDICO , MI HA RIPORTATO UN ESEMPIO:
"UN POLIZIOTTO IN ASPETTATIVA PER MALATTIA ,NON CAUSA DI SERVIZIO, PER UNA DURATA DI MESI 12 VIENE FATTO IDONEO.
DOPO POCHI GIORNI HA LO STESSO POLIZIOTTO HA UN INCIDENTE CON L'AUTO E DEVE RESTARE IN ASPETTATIVA PER ALTRI 9 MESI ,FACENDO SCADERE IL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA ALLO STESSO MODO VAI è IL TUO CASO
"RIFERENDOSI A ME".
- COSA MI PUO' SUCCEDERE IN QUESTO CASO?
-VISTO CHE HO 30 ANNI DI SERVIZIO MI POSSONO DISPENSARE DAL SERVIZIO PER MALATTIA ED ESSERE PENSIONATO?

Bella domanda caro Michele, però prima di poterti rispondere, devo chiederti di inserire una piccola presentazione personale, in modo da poterti inserire nell'organigramma del Forum. Grazie ancora :)
 
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MICHELE BIAGIO
view post Posted on 12/1/2010, 13:10




SONO MICHELE LE VOGLIO SOLLECITARE LA RISPOSTA ALLA DOMANDA INVIATA IL 10/01/2010 LA PREGO E' URGENTE -
GRAZIE
 
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parà folgore
view post Posted on 13/1/2010, 21:03




In merito alla tua richiesta, posso rispondere alle tue due domande poste, scusandomi per il ritardo.
CITAZIONE (MICHELE BIAGIO @ 9/1/2010, 20:35)
.....MI RIFERIVA INOLTRE CHE MI AVREBBE PORTARE FINO ALLO SCADERE DEI 18 MESI E CHE MI AVREBBE FATTO FIRMARE , NON SO COSA, DICENDOMI CHE SONO PROBLEMI TUOI. .....COSA MI PUO' SUCCEDERE IN QUESTO CASO?

Non può succederti niente se non che vieni riformato dal servizio di polizia e a quel punto divieni pensionato.
CITAZIONE (MICHELE BIAGIO @ 9/1/2010, 20:35)
...VISTO CHE HO 30 ANNI DI SERVIZIO MI POSSONO DISPENSARE DAL SERVIZIO PER MALATTIA ED ESSERE PENSIONATO?

Qui mi ricollego alla precedente risposta:
dato che il massimo dell'aspettativa per malattia è, come hai giustamente sottolineato tu, 12 mesi, da quel momento in poi a causa della tua patologia, verrai dispensato dal servizio ma non pensionato ed avrai una riduzione dello stipendo prima da 1/3 fino ad 1/5 dello stesso.
Un consiglio: avete dei buoni Dirigenti Medici nella PS, meglio degli Ufficiali Medici dell'EI, rivolgiti ad uno di loro per ottenere maggiori consigli! :)
 
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MICHELE BIAGIO
view post Posted on 13/1/2010, 22:29




mi scuso ma vorrei sapere ,riferendomi all sua seconda risposta "dato che il massimo dell'aspettativa per malattia è, come hai giustamente sottolineato tu, 12 mesi, da quel momento in poi a causa della tua patologia, verrai dispensato dal servizio ma non pensionato ed avrai una riduzione dello stipendo prima da 1/3 fino ad 1/5 dello stesso, "si riferisce ai ultimi 6 mesi di aspettativa?la pensione che riceverò sarà in base agli anni che ho versato cioè "30"?
ci sono altri problemi per la pensione ?
 
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parà folgore
view post Posted on 14/1/2010, 19:53




CITAZIONE (MICHELE BIAGIO @ 13/1/2010, 22:29)
mi scuso ma vorrei sapere ,riferendomi all sua seconda risposta "dato che il massimo dell'aspettativa per malattia è, come hai giustamente sottolineato tu, 12 mesi, da quel momento in poi a causa della tua patologia, verrai dispensato dal servizio ma non pensionato ed avrai una riduzione dello stipendo prima da 1/3 fino ad 1/5 dello stesso, "si riferisce ai ultimi 6 mesi di aspettativa?la pensione che riceverò sarà in base agli anni che ho versato cioè "30"?
ci sono altri problemi per la pensione ?

se vieni dispensato, vuol dire che rimani in malattia con una riduzione dello stipendio direttamente allo scadere del dodicesimo mese di aspettativa. Per ottenere la pensione, ovvero l'intera pensione per 30 anni lavorati a carico dell'amm.ne, dev'essere riconosciuta dal medico la patologia anche senza causa di servizio, affinchè tu possa essere riformato e quindi congedato.
 
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MICHELE BIAGIO
view post Posted on 14/1/2010, 20:58






Mi scuso,con voi, a priori per i troppi quesiti da me posti, ma mi trovo in una situazione di panico e vorrei capirci qualcosa in piu' , dato che il medico del corpo non è stato soddisfaciente nello spiegarmi la situazione.
Quindi, dalla sua risposta ho capito che dal dodicesimo mese fino al diciottesimo mese mi tengono in dispensa con una riduzione dello stipendio come hai scritto sopra.
Dal diciottesimo mese in poi, con questa patologia, cosa puo' succedere?
Mi riformano? Oppure c'è qualche altra sorpresa?
LA diagnosi pronosticata è la seguente:
-DIAGNOSI DEPRESSIONE RICORRENTE CON CON PARTICOLARE COMPONENTE EMOZIONALE DI TIPO RABBIOSO.
Lei sarei grato,infine, se puo' consigliarmi qualcuno che puo' darmi certezze a riguardo (ad es. qualcuno che si trovava nella mia stessa situazione, o qualche medico che si occupa di questi casi) e sopratutto se mi indicasse un modo per contattarlo.
LA RINGRAZIO DI CUORE

MICHELE
 
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parà folgore
view post Posted on 15/1/2010, 18:28




CITAZIONE (MICHELE BIAGIO @ 14/1/2010, 20:58)
Dal diciottesimo mese in poi, con questa patologia, cosa puo' succedere?
Mi riformano? Oppure c'è qualche altra sorpresa?

Dovresti ottenere la riforma!
CITAZIONE (MICHELE BIAGIO @ 14/1/2010, 20:58)
Lei sarei grato,infine, se puo' consigliarmi qualcuno che puo' darmi certezze a riguardo (ad es. qualcuno che si trovava nella mia stessa situazione, o qualche medico che si occupa di questi casi) e sopratutto se mi indicasse un modo per contattarlo.

Personalmente non saprei chi indicarti, ma invito tutti gli utenti colleghi e non, affinchè possano darti una mano in merito; l'unico consiglio: non affidarti ad imitazioni di questo forum...
 
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MICHELE BIAGIO
view post Posted on 17/1/2010, 10:22




nella peggiore delle ipotesi se non mi riformano cosa mi puè succedere ?
la c.m.o. allo scadere dei 18 mesi consegutivi può tenermi in aspettativa per ulteriori giorni senza stipendio contro la mia volontà ?
dopo i 18 mesi di spetattiva è ha discrezione del dipendente chiedere ulteriori giorni non retribuiti?
la commissione medica della c .m.o allo scarede dei 18 mesi consecutivi è tenuta per legge a dare una disgnosi di idonietà o inidonieta ai servizi di polizia ho può fare altro?
michele grazie

Edited by MICHELE BIAGIO - 17/1/2010, 19:58
 
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parà folgore
view post Posted on 17/1/2010, 22:07




Michè qui il caso si fa sempre più difficile... devo cercare la normativa, poi ti dico!
 
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32 replies since 18/2/2008, 21:35   51277 views
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