Forum della Polizia Penitenziaria

Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

« Older   Newer »
  Share  
parà folgore
view post Posted on 18/2/2008, 20:51




image


CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA


SEZIONE 3 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO SANITARIO



A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (22/01/2002) -Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo" l'intera materia trattata, ha subito profonde e sostanziali modifiche, non solo procedurali.. La più sostanziale è che le Commissioni Mediche Ospedaliere non esprimono più giudizio circa la dipendenza da causa di servizio, ma tutto è demandato all'ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ora denominato Comitato di Verifica per le cause di servizio, ed al successivo Decreto emesso dall'Amministrazione, questo, atto definitivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità dal servizio. Altra sostanziale modifica è quella riguardante i ristrettissimi tempi dettati dal Regolamento, [ gg. 30 Per predisporre relazione da trasmettere al Comitato (art. 7 comma 1 D.P.R. 461/01) e gg. 20 per emettere Decreto di riconoscimento (art. 14 comma 1), e ridotto i tempi anche degli altri enti, la C.M.O. entro gg.. 30 dalla ricezione degli atti visita l'interessato e restituisce il verbale nei successivi 15 gg. (art. 6 comma 6), il Comitato di Verifica entro 60 giorni dal ricevimento della relazione emette parere che restituisce entro i successivi 15 gg. (art. 11 comma2)].
Dette disposizioni, che sono entrate in vigore il 22.1.2002, si applicano per tutti gli appartenenti alle Amministrazioni pubbliche, anche con la qualifica dirigenziale. di cui all'art. 1. comma 2. del D.L. 30 marzo 2001, n. 165. nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e alle Forze Armate dello Stato.

La Direzione Generale del Personale e della Formazione ha avvertito l’esigenza di rendere quanto più agevole possibile l’approccio, alle materie trattate, attraverso la realizzazione di un compendio, di facile e immediata consultazione, in cui sono riepilogate e analizzate, in maniera comprensibile anche ai non addetti ai lavori, le norme e le disposizioni vigenti in materia. Non si è mancato, nell’occasione, di affrontare la tematica relativa alle cessazioni dal servizio per riforma assoluta e transito in altri ruoli e riforme parziali, cure termali , equo indennizzo, pensione di inabilità. L’opera è stata completata e resa vieppiù utile e pratica con l’inserimento, nell’ambito delle varie parti trattate, della modulistica necessaria e delle circolari di riferimento, nonché, in conclusione, della normativa essenziale. Si è cercato, in tal modo, nell’ottica di garantire ogni possibile assistenza al personale, di fare chiarezza in un settore che ha spesso offerto ampi margini di dubbio, incertezza, insicurezza. Ma non solo. Il testo realizzato, proprio in ragione della semplicità espositiva e della sua completezza, si pone anche come utile punto di riferimento per la diuturna attività degli operatori di settore.

IL DIRIGENTE
Dottor Dante Pietro URSILLO


“Ciò premesso, allo scopo di facilitare il rispetto dei brevi termini procedurali previsti dal nuovo regolamento, è necessario che le Direzioni degli Istituti penitenziari e Servizi provvedano direttamente a svolgere parte dell'istruttoria delle domande per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e per la concessione dell'equo indennizzo”. Come riportato nella Circolare n.0066236 del 11 febbraio 2002 con la quale la Direzione Generale del Personale e della Formazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 461/01, ha, in esito a quanto previsto in termini di istruttoria dal Regolamento in esame, confermato il decentramento alle Direzioni o Servizi delle competenze relative alla prima fase istruttoria, per cui l’Ufficio che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, corredata dalla documentazione prevista, alla Commissione territorialmente competente nei modi e nei tempi come appreso specificato.

> Indicazioni Operative
La Direzione dell'Istituto o Servizio, ricevuta la domanda "di riconoscimento e di contestuale concessione di equo indennizzo '' e la documentazione prodotta dall'interessato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, unitamente alle eventuali certificazioni mediche esistenti al fascicolo personale, la invierà alla Commissione medica ospedaliera territorialmente competente. Dandone comunicazione all'interessato entro i successivi dieci giorni. Nel contempo provvederà senza indugio a richiedere gli elementi informativi al responsabile dell'Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgere dell'infermità.
Il dipendente, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione. Salvo che non abbia già dichiarato. nella domanda stessa o in altro atto comunque attinente al procedimento. il proprio consenso per la trattazione e per la comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti. può opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento. Ciò ovviamente con effetto sospensivo del procedimento stesso.
La Direzione predetta, ricevuto il verbale emesso dalla C.M.O. precedentemente interessata, provvederà al suo immediato invio alla Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II – Gestione del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Sezione 3 - Servizio Amministrativo Sanitario - che provvederà alle ulteriori incombenze previste dall'art. 7 - allegando, altresì, gli atti contenenti gli elementi informativi in precedenza richiesti e che nel frattempo saranno certamente pervenuti in considerazione dei brevissimi termini previsti dal regolamento. (dieci giorni).
Le predette disposizioni si applicano anche in caso di avvio d'ufficio del procedimento (art. 3 - 0323383 del 6 agosto 2003 D.P.R. n . 461/2001).
Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente può presentare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. in argomento, contestualmente alla domanda di riconoscimento, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità dichiarata, rilasciata da una commissione della ASL, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. In detta circostanza la direzione dell'istituto penitenziario o servizio provvederà ad inoltrare la domanda alla C.M.O. territorialmente competente ed alla Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II – Gestione del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Sezione 3 - Servizio Amministrativo Sanitario -, corredando quest'ultima degli elementi informativi raccolti. Che, ovviamente, anche e soprattutto in questi casi, vanno immediatamente richiesti al responsabile dell'Ufficio ove il dipendente ha prestato servizio in precedenza.
Al fine di assicurare uniformità alla fase istruttoria delle domande di accertamento medico-legali relative al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, si forniscono qui di seguito in dettaglio gli opportuni criteri organizzativi e le procedure d'interesse per una puntuale attuazione del citato Regolamento.
Occorre innanzitutto precisare che, l'adozione del provvedimento finale relativo al riconoscimento della dipendenza o meno da causa di servizio di infermità avviene con Decreto emesso dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, e pertanto, ne deriva che fino all'adozione di tale provvedimento, l’infermità, riscontrata con il verbale della C.M.O., non da diritto a nessun beneficio collegato con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.


> Composizione di un fascicolo istruttorio riguardante una pratica di riconoscimento:
a - Verbale originale emesso dalla C.M.O. -
b - Istanza del dipendente di richiesta del riconoscimento della causa di servizio
c - Foglio matricolare aggiornato
d - Dettagliato e circostanziato rapporto sul servizio prestato - (Non sono più richiesti il parere deL Direttore e del Dirigente Sanitario sulla dipendenza da causa di servizio)
e - Certificazioni mediche (riguardanti, esclusivamente, le patologie richieste)
Tutta la documentazione deve essere trasmessa al competente Ufficio Dipartimentale - Ufficio II – Gestione del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Sezione 3 - Servizio Amministrativo Sanitario -.
Per quanto riguarda il punto d, si intende precisare che con particolare cura devono essere stilati i rapporti informativi sui servizi prestati, al fine di una corretta valutazione circa l’esistenza o meno di un nesso tra l’attività svolta e l’infermità sofferta. Dovrà, inoltre, essere scrupolosamente allegata ogni documentazione concernente l’infermità.


> Riconoscimento cosiddetto "in itinere"
Oltre a quanto precisato, per il riconoscimento della dipendenza per incidente "in itinere", cioè nel tragitto da casa al lavoro e viceversa, occorre completare la documentazione sopra descritta con eventuali rapporti delle Autorità intervenute o da dichiarazioni testimoniali, da dove si evinca l'ora e il luogo in cui sono avvenuti i fatti e da cui si possa escludere colpa grave o dolo da parte del richiedente. Inoltre le Direzioni vorranno rilasciare dichiarazione circa l'orario del servizio svolto in quel giorno (di entrata e di uscita) e dichiarazione da dove si evinca che il luogo, dove è successo l'incidente, si trova nel tragitto che abitualmente l'interessato percorre per recarsi da casa al lavoro e viceversa.


> Avvio d’ufficio del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.-(Art. 3 e art. 5 comma 6 del D.P.R. 461/2001).

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELLE LESIONI TRAUMATICHE DA CAUSA VIOLENTA


Con l’art. 19 comma 2, del D.P.R. 461/01, è stata confermata la definitività delle pronunce mediche previste dalle disposizioni contenute nella Legge 1° marzo 1952, n. 157, (riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta avvenute in servizio).

Modello C.
A) Personale ricoverato in patria
Se a seguito di lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche - sempre che le stesse siano immediate o dirette con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta - si renda necessario il ricovero iniziale del soggetto in uno stabilimento sanitario militare, il comando o l'ufficio dal quale l'interessato dipende, provvede a compilare, per la parte di competenza il Modello C ed a farlo pervenire in duplice esemplare alla direzione del luogo di cura militare entro la data di dimissione dell'interessato ed in ogni caso non oltre cinque giorni dall'avvenuto ricovero.
La dichiarazione di lesione traumatica deve specificare: le circostanze di modo, tempo e luogo in cui il fatto ebbe a verificarsi i sintomi subiettivi e obbiettivi constatati; le prime cure prestate; la diagnosi e la prognosi; il parere sulla relazione di causalità tra gli eventi di servizio e la lesione accertata.
La relazione del comandante del corpo o del reparto distaccato o capo ufficio deve precisare oltre al tempo ed al luogo del fatto, anche il modo come questo avvenne, la qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente, le generalità dei presenti all'accaduto.
Detta dichiarazione, ove possibile, deve essere corredata da prove testimoniali.
Le notizie regolamentari di cui ai precedenti due capoversi, richieste dal modello C devono essere rilevate e trascritte con procedure d'urgenza per il modello così compilato e completato delle generalità, deve essere subito direttamente trasmesso alla direzione del luogo di cura.
Quando si tratti di infortuni verificatisi presso reparti distaccati a questi compete lo svolgimento e la procedura in questione in quanto i necessari elementi di giudizio possono raccolti e trascritti soltanto dalle autorità sanitarie ed amministrative che ebbero a constatare l'infortunio stesso.
Il direttore dello stabilimento sanitario, ricevuto ed esaminato il suddetto modulo, sulla base dei rilievi clinici eseguiti nel reparto di cura e delle altre indagini tecniche ritenute necessarie esprime subito:
• il giudizio sulla dipendenza o meno da causa di servizio.
I predetti giudizi vengono comunicati all'interessato che sottoscrive per l'accettazione o meno, entro la data di dimissione dall'ospedale militare.
Il modello C compilato in duplice esemplare deve avere un numero progressivo annuale.
Uno di essi viene trasmesso al corpo, con procedura d'urgenza per i provvedimenti di competenza e per la conservazione nel fascicolo personale dell'interessato, l'altro è archiviato dalla commissione medica ospedaliera dello stesso ospedale o trasmesso alla commissione medica ospedaliera competente per territorio dell'ente di appartenenza del militare, nel caso in cui trattasi di stabilimento militare presso cui non è istituita la predetta commissione.
Sul prospetto della cartella clinica deve essere riportato e controfirmato dal direttore del luogo di cura il giudizio o gli estremi del modello C.
Nel caso di ricovero iniziale in ospedale civile il modello C completato sempre dalla relazione del comandante di Corpo, dovrà essere fatto pervenire all'ospedale militare nella cui circoscrizione trovasi l'ospedale civile entro cinque giorni dall'avvenuto ricovero.
Il direttore dell'ospedale militare di cui al precedente capoverso, presi gli opportuni accordi con la direzione di sanità segue il decorso clinico del ricoverato, e non appena possibile dispone il di lui trasferimento all'ospedale militare.
Il modello C è ritenuto operante purché il ricovero in ospedale sia avvenuto entro dieci giorni dalla lesione traumatica.
In caso di decesso in ospedale civile venendo meno il requisito di legge del ricovero in ospedale militare, il modello C non avrà corso e si dovrà quindi procedere d'ufficio al riconoscimento in questione secondo quanto già precisato.
Qualora durante il ricovero in ospedale militare dovessero intervenire complicazioni della lesione traumatica iniziale, ovvero ne dovesse conseguire il decesso, il direttore dell'ospedale compila un secondo modello C sulla scorta degli atti già acquisiti.
B) Personale ricoverato all'estero.
Se a seguito di una lesione traumatica con le caratteristiche di cui al precedente par. 1a si rende necessario il ricovero iniziale del soggetto in uno stabilimento sanitario all'estero il comando o l'ufficio dal quale l'interessato dipende provvede a compilare per la parte di competenza il modello C.
All'atto della dimissione dal luogo di cura di cui al precedente capoverso, il soggetto deve essere avviato ad uno stabilimento sanitario in Patria, unitamente al modello C compilato.
Il direttore dello stabilimento sanitario militare in Patria, ricevuto ed esaminato il suddetto modulo, provvede a quanto già indicato nel precedente par. 1a per la parte di competenza.
Qualora per qualsivoglia motivo il soggetto non venga avviato ad uno stabilimento sanitario militare in Patria il comando o l'ufficio di appartenenza sulla scorta delle dichiarazioni utilizzate per la compilazione della parte di competenza del modello C provvede ad attivare la procedura d'ufficio, di cui al precedente capitolo, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica riportata.


 
Top
center19
view post Posted on 13/10/2009, 19:09




per sapere una risposta su una causa di servizio del 2003 se e stata accettata dal comitato di verifica chi mi puo informare
grazie
 
Top
parà folgore
view post Posted on 13/10/2009, 21:21




benvenuto center, ti consiglio di inserire una tua piccola presentazione nella sezione apposita...
 
Top
biagiomanganaro
view post Posted on 8/6/2010, 22:32




quale sono le patologie che e prevista la richiesta di causa di servizio.
 
Top
parà folgore
view post Posted on 9/6/2010, 11:29




CITAZIONE (biagiomanganaro @ 8/6/2010, 23:32)
quale sono le patologie che e prevista la richiesta di causa di servizio.

identica cosa anche per te biagio: benvenuto, presentati nella sezione PRESENTAZIONI per poter partecipare attivamente alle discussioni.
 
Top
beactiv
view post Posted on 12/6/2010, 10:02




Ho passato l'ultima definizione per il riconoscimento della causa di servizio il giorno 04-03-2010, alla Cecchignola di Roma.
Sono inattesa dell'esito, considerato che l'esito in positivo o negativo dovrebbe giungere entro novanta giorni dalla data della suddetta ultima visita.
Ora vi chiedo a chi debbo rivolgermi per un sollecito? Anticipatamente ex Assintente di Polizia Penitenziarea. P.S. GRADIREI RISPOSTA AL più PRESTO. RINGRAZIO ANT. MANFREDI GIULIO
 
Top
finamore ferdinando
view post Posted on 28/3/2014, 11:17




COME TERMO IDRAULICO SONO STATO ALLE DIPENDENZE DELLA SOCIETà CHE GESTIVA GLI SMALTIMENTI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI ROMA LA SORAIN /CECCHINI DI CUI L'AMMINISTRATORE è TUTTORA AVV. MANLIO CERRONI E POI GESTITI DALL'AMA. SONO STATO A LAVORARE NELLA N.U. DAL 1972 AL 1997 DOPO UN ANNO OH CONTRATTO IL MORBO DI PARKINSON SONO INVALIDO AL 100%100 MI ANNO DATO L'ACCOMPAGNO E LA LEGGE 104
 
Top
nidic69
view post Posted on 16/4/2014, 10:05




che io sappia la procedura è un po' lunghetta.
 
Top
7 replies since 18/2/2008, 20:51   13002 views
  Share